Scopri quali garanzie puoi prestare per ottenere il mutuo e quali sono i
loro effetti contrattuali.
Potrai decidere con più sicurezza e serenità che tipo di finanziamento ti
occorre.
Ipoteca
Fideiussione e altre garanzie
IPOTECA
L'ipoteca costituisce una delle forme più efficaci
di garanzia per il creditore. Essa infatti attribuisce un diritto di
prelazione sul bene, che vale a tutelare il creditore contro il pericolo
dell'insolvenza. L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione in
pubblici registri.
Oggetto dell'ipoteca possono essere di regola soltanto beni immobili.
Il bene che ne è oggetto rimane in godimento del proprietario (lo può
cioè liberamente usare).
L'ipoteca è un diritto accessorio nel senso che se il debito manca o
finisce, anche l'ipoteca non ha ragione di essere e si estingue.
L'estinzione è automatica dopo 20 anni dalla sua costituzione, ma se il
mutuo dura di più occorre rinnovarla (per altri 20 anni).
Altra caratteristica dell'ipoteca è l'indivisibilità perché si
estende sull'intero bene che ne è oggetto e sulle sue parti, a garanzia
dell'intero credito e dei suoi accessori.
La garanzia ipotecaria ha un duplice contenuto:da un lato attribuisce
al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del
suo credito, dall'altro di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo
ricavato.
In ogni caso, l'ipoteca pone il creditore al riparo dalla conseguenza
dell'alienazione del bene vincolato o dal concorso di altri creditori
non garantiti o meno garantiti.
Il creditore pignoratizio ha un diritto di preferenza sul prezzo
ricavato dalla vendita. Tale diritto è collegato ad un sistema di
pubblicità, consistente nell'iscrizione nei pubblici registri
immobiliari che è altresì costitutiva di un certo grado di efficacia.
L'ipoteca comprende quattro elementi essenziali:
- il "titolo", ovvero il documento che giustifica l'acquisizione
dell'ipoteca;
- l' "iscrizione";
- il "bene immobile";
- il "credito da garantire".
L'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei Registri Immobiliari e
si richiede con la presentazione del titolo e di una nota in doppio
originale sottoscritta dal richiedente.Nel mutuo ipotecario il titolo è
costituito dal contratto di finanziamento. Il contratto di finanziamento
deve essere redatto per atto pubblico. La nota deve contenere tutte le
indicazioni in modo preciso, cosicché le omissioni e le inesattezze che
inducono incertezze sulle persone del creditore, del debitore, del terzo
proprietario, sul credito o sull'identità dei singoli beni, determinano
la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Gli istituti di credito richiedono che l'iscrizione ipotecaria sia di
primo anno e preceda la consegna della somma al finanziato: solitamente
la somma, pur se praticamente già erogata (e contestualmente costituita
in deposito cauzionale) viene resa disponibile solo dopo la regolare
iscrizione dell'ipoteca. L'iscrizione avviene inoltre per un valore
superiore al finanziamento erogato (solitamente tra il 150% e il 200%,
ma si arriva anche al 300%). L'ipoteca dunque non copre solo il capitale
erogato, ma anche:
- gli interessi nella misura concordata;
- gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato
pagamento delle rate;
- i premi assicurativi;
- gli oneri erariali, i tributi, le spese, gli oneri notarili,
professionali, ecc.;
- le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero
di quanto dovuto.
Tale maggiore copertura tutela la banca ma non genera maggiori costi
per il cliente se non per l'importo dei costi notarili, commisurati al
valore dell'ipoteca.
L'ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue
"pertinenze" (ad esempio un garage).
Esse sono costruzioni che, pur conservando la loro natura di
individualità fisica, sono assoggettate in modo attuale e permanente a
servizio e ornamento di un altro immobile Ne consegue che non occorre
farne specifica descrizione nel titolo e nella nota. C'è da precisare
che la pertinenza può anche essere separata dal bene immobile cui è
funzionalmente legata e che di tale pertinenza si può disporre
separatamente dalla cosa principale.
L'ipoteca si estingue automaticamente dopo 20 anni dall'iscrizione
(se il mutuo dura di più occorre rinnovarla) ma occorre chiedere alla
banca l'assenso alla cancellazione se poi si vuole vendere l'immobile.
Ricordati che se il mutuo è erogato
da una finanziaria pagherai un'imposta molto gravosa sull'ipoteca:
il 2% del valore dell'ipoteca, contro solo lo 0,25% dell'importo del
mutuo se l'ente erogatore è una banca.
Se una volta estinto il mutuo intendi vendere l'immobile occorrerà
dimostrare all'acquirente che su di esso non esistono vincoli; dovrai
quindi chiedere alla banca l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
Tieni presente che diverse banche richiedono una commissione per
rilasciare tale assenso, e i tempi per il rilascio dell'assenso possono
essere lunghi. La cancellazione avviene tramite atto notarile: comporta
dei costi ridotti ma è sempre meglio chiederne una stima preventiva.
FIDEIUSSIONE E ALTRE GARANZIE
La natura del mutuo ipotecario dell'operazione non
muta se nel contratto di finanziamento vengono previste forme di
garanzia reali o personali, aggiuntive rispetto all'ipoteca.
La garanzia aggiuntiva assume un'impronta funzionale e, il più delle
volte, viene rilasciata da un soggetto diverso dal mutuatario a garanzia
dell'esatto adempimento a restituire il debito contratto da quest'ultimo.
Diverse sono le forme di garanzia preordinate a tale scopo
(fideiussione, pegno ecc.), ma tutte mirano a garantire il creditore
attraverso la neutralizzazione del rischio di inadempimento.
Fra le garanzie merita attenzione la "fideiussione" che si ha quando una
parte garantisce l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario
obbligandosi personalmente verso il creditore-Banca.
Il fideiussore risponde con tutti i suoi beni ed il rapporto nasce e si
stringe tra quest'ultimo e la Banca creditrice; anche se - come accade
di frequente – esso è preceduto da un'intesa tra debitore e fideiussore.
La fideiussione ha natura accessoria, il che significa che non è valida
se non è valido il contratto principale: il mutuo. Il fideiussore,
quindi, può opporre al creditore-Banca tutte le eccezioni che spettano
al mutuatario.
Data la gravità delle conseguenze che scaturiscono dalla fideiussione,
la volontà di prestarla deve essere espressa per iscritto.
E' giusto notare che, in casi molto particolari e a soggetti
particoloramente benestanti, le Banche possono concedere un prestito per
acquistare un immobile, senza richiedere un'ipoteca come garanzia. |