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Contratti
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In questo capitolo potrai conoscere i concetti
fondamentali del contratto di mutuo, utili per capire come funziona un
mutuo, quali diverse situazioni contrattuali si possono verificare e perché
è non solo necessario ma importante il ruolo del notaio.
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Cos'è un mutuo? |
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Norme contrattuali |
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Finanziamento massimo |
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Mutui integrativi |
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Accollo di un mutuo preesistente |
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Il ruolo del notaio |
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CHE COS'È UN MUTUO? |
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Il mutuo è il principale contratto di
prestito.
Consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto
(mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da
parte del mutuatario dell'obbligo di restituire al mutuante
altrettanto denaro.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro
prestato al mutuatario, che ne diviene il proprietario.
Il mutuo di denaro è naturalmente a titolo oneroso. Salvo patto
contrario, infatti, chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro
deve corrispondere gli interessi.
La misura degli interessi è determinata dalle parti. Nell'ipotesi di
interessi pattuiti in misura superiore a quella legale v'è l'obbligo
della foRma scritta. Inoltre, esiste il divieto assoluto di pattuire
interessi usurari.
Qualora le parti stabiliscano interessi in misura superiore a quella
legale, essi saranno dovuti anche per il periodo di proroga del
contratto stesso.
Tanto il mancato rispetto della forma scritta, nel caso di interessi
superiori alla misura legale, quanto la pattuizione di interessi
usurari, comportano la nullità dell'accordo e la riduzione
dell'interesse nella misura legale. La nullità è però limitata al
solo patto degli interessi e non è estesa all’intero contratto.
Il mutuo ipotecario è disciplinato da particolari norme che
determinano l'ammontare massimo dei finanziamenti ed altri aspetti
propri di questo tipo di credito (detto anche credito fondiario).
Fino a pochi anni fa, il credito fondiario era esercitato da pochi
Istituti di credito appositamente autorizzati, con esclusione di
tutte le altre Banche. Dopo le recenti innovazioni legislative,
tutte le banche possono concedere mutui ipotecari. Questa situazione
ha ampliato le possibilità di ottenere un finanziamento ed ha
contribuito a semplificare procedure e modalità operative.
Per i mutui in particolare, si è passati da una normativa piuttosto
rigida ed analitica, ad una impostazione innovativa e snella. In
linea di principio, un contratto di mutuo può essere concretizzato
in qualsiasi forma che realizza l’esercizio del credito, quindi
anche attraverso un rapporto di conto corrente. Per quanto riguarda
la durata del mutuo, la legge esige che la durata sia media o lunga.
Comunemente si ritiene che i finanziamenti a "medio termine" sono
quelli la cui durata è superiore ai 18 mesi e non supera i 5 anni. I
finanziamenti a "lungo termine" sono quelli la cui durata è
superiore ai 5 anni. |
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NORME CONTRATTUALI |
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Secondo la legge, il “credito
ipotecario” è genericamente un “finanziamento”. Tale
definizione permette di utilizzare qualsiasi forma
contrattuale di credito per concludere contratti di
finanziamento ipotecario, ovviamente nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa.
CONTRATTO UNICO
Questo tipo di contratto si configura come un finanziamento
in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo
contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e quindi
ancor prima dell'iscrizione ipotecaria.
In tal caso, la somma mutuata viene contestualmente
riversata dal mutuatario (richiedente il prestito) al
mutuante (Banca) a titolo di deposito, a garanzia degli
impegni assunti dal mutuatario: in particolare, la
dimostrazione dell'avvenuta regolare iscrizione
dell'ipoteca.
In effetti, la definitiva messa a disposizione della somma
mutuata ha luogo non come erogazione del mutuo, già avvenuta
in sede di stipula, ma come svincolo del deposito e ciò,
senza particolare formalità.
Il contratto unico si manifesta come il più comodo fra i
contratti di credito ipotecario. Infatti non comporta la
stipula di ulteriori atti formali ed aggiuntivi, quale
quelli della "erogazione" e "quietanza". L'erogazione della
somma mutuata avviene integralmente in sede di stipula.
L'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIO IN CONTO CORRENTE
Tale forma di finanziamento è stata da sempre utilizzata
nella prassi bancaria. Rispetto al mutuo con rimborso
rateale a data prefissata, l'apertura di credito in conto
corrente viene considerata uno strumento più flessibile e
snello, data l'assoluta libertà dei tempi di rimborso e la
costante ricostituibilità della provvista mediante
versamenti nel conto.
IL MUTUO APERTO
Si tratta di un finanziamento da erogarsi in più riprese,
secondo tempi e modalità difficilmente determinabili in
anticipo.
Nell'iniziale contratto, quindi, si rinuncia a determinare
tutte le specifiche caratteristiche e, qualora indicate, se
ne ammette la modificabilità in occasione dell'erogazione.
Sia il "mutuo aperto" che la "apertura di credito ipotecario
in conto corrente" sono contratti utilizzati per finanziare
costruzioni. |
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FINANZIAMENTO MASSIMO |
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L'importo massimo finanziabile è l'80% del valore
di mercato del bene immobile oggetto dell'ipoteca. Questa percentuale è
comunemente detta "limite di finanziabilità" e costituisce una
caratteristica significativa nelle operazioni di mutuo ipotecario.
Il limite dell'80 % del valore dei beni ipotecati o del costo delle
opere da eseguire può essere elevato fino al 100%, qualora vengano date
ulteriori garanzie. Anche nel caso di finanziamenti nel limite dell'80%
essi possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia ipotecaria,
anche da qualsiasi altra garanzia supplementare che sia ritenuta idonea
e necessaria dalla Banca mutuante.
(Verifica sempre il valore massimo dell’immobile finanziabile da
parte della banca, al fine di individuare meglio le tipologie di
immobili da considerare nella tua scelta e valutare poi
correttamente quale dovrà essere il tuo esborso finanziario
iniziale.) |
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MUTUI INTEGRATIVI |
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E' stata ammessa la possibilità per le
Banche di concedere finanziamenti integrativi, nell'ipotesi
in cui si è in presenza di un mutuo già esistente e di
precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per
determinare l'importo concedibile (limite di finanziabilità),
all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il
capitale residuo del finanziamento precedente.
La novità consiste nell'avere previsto la possibilità di
sommare al nuovo finanziamento (mutuo integrativo) il
residuo debito in linea capitale del precedente.
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ACCOLLO DI UN MUTUO PREESISTENTE |
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È una situazione ricorrente.
Si ha accollo di un mutuo quando si subentra, a titolo particolare,
nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della
vendita del bene ipotecato.
L'accollo del mutuo assistito da ipoteca è legato all'adesione delle
Banche creditrici che normalmente non liberano il mutuatario
originario(ma si può comunque richiedere di esserne liberati). L'accollo
in questione ha carattere cumulativo e non liberatorio; ciò significa
che responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario
che il subentrante. Va pure sottolineato come le Banche possano anche
non aderire all'accollo nell'ipotesi in cui ritengano che il subentrante
non abbia i requisiti della capacità di credito richiesta. |
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IL RUOLO DEL NOTAIO |
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L'atto di concessione del mutuo deve essere stipulato
nella forma di atto pubblico, cioè davanti ad un notaio. Questa formalità è
richiesta dalla legge, sia per poter iscrivere l'ipoteca sull'immobile, sia
per attribuire all'atto pubblico il requisito di "titolo esecutivo" .
L’atto di mutuo è un “titolo esecutivo” nel senso che se il debitore non
adempie ai suoi obblighi non è necessaria una sentenza di condanna: per
l’esecuzione del contratto basta semplicemente l’atto. Ciò assicura una
certa tranquillità alla banca creditrice. |
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