L'ammontare del risparmio fiscale cambia a seconda che si tratti di un
mutuo per l'acquisto della casa o di un mutuo per la sua costruzione o
ristrutturazione.
Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"
In questo caso, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al
19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
Tali oneri dovranno comunque essere relativi a mutui garantiti da
ipoteca per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale entro 12 mesi dall'acquisto (il diritto alla detrazione non
si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale
entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto
dopo l'acquisto).
L'acquisto (fa fede la data di stipulazione del rogito notarile) deve
essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di
stipulazione del mutuo.
Dal 2001 si intende come abitazione principale quella dove dimorano
abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta
quindi al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del
contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione
principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e
affini entro il secondo grado).
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la
detrazione del 19% è pari a lire 7 milioni (3.615 Euro).
Ad esempio, se nell'anno si pagano interessi passivi per lire
8.500.000, la riduzione di imposta sarà di lire 1.330.000 (cioè il 19%
di 7.000.000, importo massimo su cui calcolare la detrazione).
Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione
spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli
oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di
ipoteca), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica
ecc.
Le spese notarili comprendono l'onorario del notaio per la stipula
del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del
cliente (ad esempio, quelle per l'iscrizione e la cancellazione
dell'ipoteca). L'onorario e le spese del notaio per il contratto di
compravendita NON sono, invece, mai detraibili.
A partire dal 2001 in caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi
i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire
della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo
comunque fermo il tetto massimo di 3.615 euro, pari a L. 7.000.000.
Nel caso di mutui stipulati prima del 1993 per l'abitazione
principale l'importo massimo detraibile è di Lit. 7.000.000 (3.615 Euro)
per ogni mutuatario. La detrazione è possibile a condizione che:
- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8
Dicembre 1993; l'acquisto dell'abitazione sia avvenuto nell'anno
precedente o successivo la stipulazione del mutuo;
- nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il
contribuente non abbia variato
- l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro;
- nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al
locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza
o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio
dell'immobile da parte del locatore, l'immobile stesso sia adibito ad
abitazione principale.
Per i mutui ipotecari contratti DOPO il 1° GENNAIO 1993, ma entro il
31 DICEMBRE 2000 è necessario che:
- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei
mesi dall'acquisto (entro l'8 giugno 1994 per i mutui stipulati nel
1993);
- l'acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto
nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del
mutuo.
Mutui ipotecari per acquisto altri immobili
E' detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei
seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la
detrazione del 19% è pari a lire 4 milioni (2.066 Euro) per ciascun
intestatario del mutuo.
Si tratta in questo caso di mutui accesi prima del 1993, e in
particolare:
- mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/1990 per
l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (ad es.
pertinenze dell'abitazione principale, immobili concessi in
locazione);
- mutui ipotecari stipulati tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992
per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da
quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia
variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli
successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso
in locazione).
Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
In caso di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare
interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici è
detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti
oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di lire 5
milioni (2.528 Euro) totali, quindi da suddividere in caso di più
contraenti.
Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato nel 1997 con lo
specifico scopo di finanziare interventi di recupero edilizio
riguardanti sia immobili adibiti ad abitazione, principale o secondaria,
sia unità immobiliari adibite ad usi diversi (ad es. box, cantine,
uffici, negozi, ecc.).
Mutui per costruzione di abitazione principale
Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e
la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19%
dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli soggetti a
concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio già
esistente attraverso un insieme sistematico di opere in un organismo in
tutto o in parte diverso dal precedente (Circ. Min. 95 del 12/5/2000).
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la
detrazione del 19% è pari a lire 5 milioni (2.582 Euro) complessivi.
La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione
abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di
stipula del contratto di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita ad
abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
E' ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine
anno al mutuante una dichiarazione ad uso fiscale riassuntiva
dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno. Meglio comunque
verificare ed eventualmente richiederla.
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risparmio fiscale, MutuiOnline ti mette a disposizione uno strumento
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Ricordati che, in caso di
ristrutturazione, oltre al risparmio fiscale sugli interessi del
mutuo puoi anche detrarre (in 10 anni) dal tuo imponibile IRPEF il
36% delle spese sostenute per i lavori, documentate secondo quanto
disposto dalla legge finanziaria. L'agevolazione si applica per
lavori compiuti entro il 31 Dicembre 2001. Inoltre alle prestazioni
per interventi di recupero edilizio si applica l'IVA ridotta (10%
invece che 20%) |